FIRMA DIGITALE E FIRMA ELETTRONICA: DIFFERENZE E QUADRO NORMATIVO

La Firma Elettronica è un principio giuridico generale e viene definita come l’insieme dei dati in forma elettronica che vengono utilizzati come metodo di identificazione informatica (es: PIN Bancomat, firma su mail tradizionale, firma per un pacco di un corriere, etc).

 

La Firma Digitale è prevista solo in Italia ed è un particolare tipo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ) basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche; la firma elettronica qualificata (FEQ) è un principio giuridico specifico.

 

Per maggiori informazioni consulta la pagina: che cos’è la firma digitale e come funziona

Le tipologie di firma previste dal CAD

Il quadro normativo nazionale di primo livello individua 4 tipologie di firma determinando così il valore legale del prodotto informatico, vediamo le diverse tipologie di firme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

 

 

      LE TIPOLOGIE DI FIRMA

 

      1. Firma Elettronica Semplice (FES)

      2. Firma Elettronica Avanzata (FEA)

      3. Firma Elettronica Qualificata (FEQ)

      4. Firma Digitale (FD)

 

 

Definizione Firma Elettronica

Firma Elettronica semplice

Nell’ordinamento italiano (art 3 n.10 regolamento Europeo eIDAS) la Firma Elettronica è definita come “l’insieme dei dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica utilizzati come metodo di identificazione informatica”.

 

L’articolo definisce la firma elettronica come uno strumento di sottoscrizione ma non come uno strumento di identificazione e di autenticazione ed è per questo motivo che questo strumento rappresenta la forma di sottoscrizione meno forte in quanto non necessariamente è basato su certificati o dispositivi e di conseguenza non offre nessuna garanzia sull’identità del firmatario.

 

Con la firma elettronica semplice possono essere sottoscritti documenti meno importanti che non abbiano particolari requisiti di forma e per i quali il rischio connesso all’eventuale disconoscimento sia accettabile; La validità della firma viene accertata caso per caso.

Alcuni esempi di Firma Elettronica Semplice

- Credenziali che utilizzi per accedere all'interno di un sito web
- Immagine della tua firma apposta sulla mail
- PIN Bancomat

firma elettronica avanzata
Definizione Firma Elettronica avanzata

Firma Elettronica avanzata (FEA)

La firma elettronica avanzata (FEA) è idonea a garantire l’identità dell’autore e l’integrità, nell’articolo 3 n.11 del Regolamento Europeo eIDAS viene definita come un insieme di dati in forma elettronica che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo.

 

Potremmo definire la FEA come una firma elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza aggiuntive; un esempio di firma elettronica avanzata è la firma grafometrica che viene utilizzata principalmente sui tablet dalle banche e dalle assicurazioni.

 

La FEA può essere definita come una firma elettronica che:

  • identifica il firmatario
  • garantisce la connessione univoca con il firmatario
  • viene creata tramite l’utilizzo di dati sui quali il firmatario conserva il controllo esclusivo
  • è collegata a questi determinati dati in maniera tale da permettere al firmatario di rilevare eventuali modifiche successive
Esempio di firma elettronica avanzata (FEA)

- Firma Grafometrica
- Invio messaggio tramite PEC
- Carta Nazionale dei servizi
- Carta d'identità Elettronica

firma elettronica qualificata
Definizione Firma Elettronica qualificata

Firma Elettronica qualificata (FEQ)

L’Articolo 3 n.12 del Regolamento Europeo eIDAS definisce la firma elettronica qualificata (FEQ) come una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche.

 

In breve la Firma Elettronica Qualificata può essere definita come una Firma Elettronica che:

 

  • consente una stretta connessione tra il documento sottoscritto e la firma, questo significa che acquisisce valore legale
  • necessita dell’utilizzo di un apposito dispositivo contenente dati e certificati in grado di identificare univocamente il firmatario
Esempio di firma elettronica qualificata (FEQ)

- Card con chip come la Tessera Sanitaria (contiene alcuni dati anagrafici utili al riconoscimento della persona)

firma digitale
Definizione Firma Elettronica Digitale

Firma Digitale (FD)

L’Art. 1 comma 1 lettera s del CAD definisce la Firma Digitale:

“un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

 

In pratica il mittente utilizza la chiave pubblica del destinatario per la cifratura del messaggio da spedire, quindi spedisce il messaggio cifrato al destinatario; quest’ultimo riceve il messaggio cifrato ed utilizza la propria chiave privata per visualizzare il documento firmato digitalmente.

 

La Firma Digitale è l’equivalente informatico della firma autografa su carta e può essere definita come una Firma Elettronica che:

 

  • ne attesta l’integrità, l’autenticità e la non ripudiabilità;
  • necessita dell’utilizzo di un apposito dispositivo di firma per poter funzionare (Smart card da inserire in un apposito lettore, Business key o software dedicato)

Con riferimento allo scenario digitale, il codice normativo nazionale di primo livello (decreto legislativo del 7 Marzo 2005 n.82 del CAD rivisto nel 2010) costituisce il nucleo essenziale su cui si forma la normativa sulla dematerializzazione (riduzione dell’impiego di materiali nella produzione industriale attraverso il ricorso a tecnologie informatiche) in Italia.

Domande frequenti su Firma Digitale e Firma Elettronica: differenze, valore legale e utilizzo

Qual è la differenza principale tra Firma Digitale e Firma Elettronica?

La Firma Digitale è una firma elettronica qualificata (FEQ), mentre la Firma Elettronica è una categoria più ampia che include firme con livelli di sicurezza e valore legale diversi. La Firma Digitale garantisce sempre identità certa del firmatario, integrità del documento e non ripudio.

La Firma Digitale è valida solo in Italia o anche all’estero?

La Firma Digitale italiana è una firma elettronica qualificata conforme al Regolamento eIDAS, quindi è valida e riconosciuta in tutta l’Unione Europea per i documenti che richiedono una firma qualificata.

Una Firma Elettronica semplice ha valore legale?

Sì, ma non automatico. La Firma Elettronica semplice può avere valore legale, ma la sua efficacia viene valutata caso per caso dal giudice, in base al contesto e alle prove disponibili.

Quando è obbligatorio usare la Firma Digitale e non basta una Firma Elettronica?

La Firma Digitale è necessaria quando la legge richiede:

  • identificazione certa del firmatario
  • non ripudio
  • valore legale pieno

Ad esempio: contratti con la Pubblica Amministrazione, pratiche camerali, atti societari, gare pubbliche.

La Firma Digitale equivale alla firma autografa su carta?

Sì. La Firma Digitale ha lo stesso valore legale della firma autografa, come stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), purché il certificato sia valido e non revocato.

Che ruolo ha il certificato digitale nella Firma Digitale?

Il certificato digitale è l’elemento che collega in modo univoco la firma all’identità del firmatario. È rilasciato da un certificatore accreditato e garantisce l’autenticità della firma.

Posso firmare un contratto importante con una Firma Elettronica avanzata (FEA)?

Sì, ma solo se:

  • il contesto lo consente
  • il sistema di firma garantisce identificazione e controllo esclusivo del firmatario

In caso di dubbi o documenti ad alto rischio legale, la Firma Digitale resta la scelta più sicura.

Qual è la differenza tra SPID e Firma Digitale?

SPID serve per identificarsi online, non per firmare documenti.
La Firma Digitale serve per sottoscrivere documenti con valore legale.
Spesso SPID viene utilizzato per attivare la Firma Digitale, ma non la sostituisce.

La PEC sostituisce la Firma Digitale?

No.
La PEC certifica l’invio e la ricezione di un messaggio, mentre la Firma Digitale certifica il contenuto e il firmatario del documento. Sono strumenti diversi e spesso complementari.

Quale soluzione è più indicata per professionisti e aziende?

Per professionisti e aziende che gestiscono contratti, pratiche ufficiali o documenti sensibili, la Firma Digitale remota è la soluzione più completa: massima validità legale, utilizzo immediato e riconoscimento certo del firmatario.